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di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 25371 del 12 novembre 2013. È legittimo il protesto emesso nei confronti dell'ex amministratore che emette un assegno senza specificare la sua qualità di legale rappresentante del condominio laddove il conto risulta privo di provvista. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 12 novembre 2013, n. 25371.
Come spiega la Corte, i requisiti per la valida assunzione di un'obbligazione cartolarein nome altrui sono, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 1736/33, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualità pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui. In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, quindi, il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria, la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto.
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